Art. 5.

      1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

      «Per consentire alle Province autonome di svolgere adeguatamente le competenze legislative e amministrative nelle materie loro attribuite, una quota del gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio, comunque non inferiore al 60 per cento del gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto interna, per la quale la quota è pari al 70 per cento del gettito, e dell'imposta sul valore aggiunto per l'importazione, per la quale la quota è pari al 10 per cento, è attribuita alla Provincia stessa. L'attribuzione ha luogo sulla base delle disposizioni approvate con legge dello Stato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto di autonomia

 

Pag. 7

della Provincia interessata. In caso di mancata approvazione della legge entro il predetto termine, i competenti uffici erariali provinciali procedono comunque alla trattenuta delle quote indicate e alla loro immediata devoluzione alla Provincia interessata».